Art. 17.
(Tirocinio, esame di Stato e concorso).

      1. Il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato è disciplinato, ai sensi del

 

Pag. 21

regolamento di cui all'articolo 35, sulla base dei seguenti criteri e princìpi:

          a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

          b) la durata del tirocinio non può essere superiore a tre anni e tiene conto della specificità della professione;

          c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista, con adeguata anzianità di iscrizione all'albo, anche se effettuato presso amministrazioni o imprese che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

          d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato o all'estero nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c);

          e) deve essere stabilito un equo compenso a favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante e con riferimento, ove previsto, al regime tariffario delle prestazioni rese;

          f) il tirocinio può essere svolto anche durante il corso di studi secondo le modalità convenute tra gli Ordini e le università o gli altri istituti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

      2. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, l'esame di Stato, anche in forma concorsuale, è disciplinato sulla base dei seguenti criteri e princìpi:

          a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

          b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono scelti dal Ministro competente nell'ambito di una rosa di candidati designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

 

Pag. 22